Ricongiungimento familiare nel 2026: i due anni di soggiorno e gli altri requisiti
Il ricongiungimento familiare consente al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia di essere raggiunto da alcuni componenti della propria famiglia, che entrano nel territorio nazionale con un visto e un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Tra il 2024 e il 2025 la disciplina è stata modificata in più punti: sono stati introdotti nuovi requisiti e sono stati allungati i tempi del procedimento. Prima di avviare la pratica è quindi opportuno verificare con attenzione che tutte le condizioni siano soddisfatte.
Le indicazioni che seguono riguardano i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e valgono su tutto il territorio nazionale. I familiari di cittadini italiani o dell'Unione europea sono soggetti a una disciplina diversa, che non è oggetto di questo articolo.
Requisito essenziale: almeno due anni di soggiorno legale e ininterrotto in Italia.
È la prima condizione da verificare. Deve essere già maturata al momento della domanda ed è richiesta per il ricongiungimento del coniuge, dei figli maggiorenni e dei genitori. Non si applica al ricongiungimento dei figli minorenni e ai titolari di protezione internazionale.[3]
Il requisito dei due anni di soggiorno
Per effetto del decreto-legge n. 145/2024, chi chiede il ricongiungimento del coniuge, di un figlio maggiorenne o dei genitori deve aver maturato, al momento della domanda, almeno due anni di soggiorno legale e ininterrotto in Italia.[3]
Il requisito non si applica in due casi: al ricongiungimento dei figli minorenni e ai titolari di un permesso di soggiorno rilasciato a seguito del riconoscimento della protezione internazionale.[3]
Nota operativa: in presenza di periodi trascorsi all'estero, anche brevi, è consigliabile una verifica preliminare: le modalità di valutazione di tali interruzioni non sono ancora del tutto definite.
I familiari ammessi
Possono essere ricongiunti i seguenti familiari:[2]
- il coniuge o la persona unita civilmente;
- i figli minorenni, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, con il consenso dell'altro genitore se presente;
- i figli maggiorenni a carico che non possono mantenersi a causa di un'invalidità totale;
- i genitori a carico, se non hanno altri figli nel Paese di origine, oppure se hanno più di 65 anni e gli altri figli non possono occuparsene per gravi e documentati motivi di salute.
Altri parenti, come fratelli o nipoti, non sono compresi tra i familiari ammessi.
I requisiti: reddito, alloggio e assicurazione sanitaria
Il richiedente deve essere titolare di un permesso di soggiorno valido tra quelli previsti dalla legge, ad esempio per lavoro di durata non inferiore a un anno, per soggiorno UE di lungo periodo, per motivi familiari o per studio.[2] Sono inoltre richieste tre condizioni.
1. Reddito
Il reddito annuo minimo è calcolato sulla base dell'assegno sociale, che nel 2026 è pari a 546,24 euro mensili, ossia 7.101,12 euro annui.[4] L'importo è aumentato della metà per ciascun familiare da ricongiungere.[2]
| Familiari da ricongiungere | Reddito annuo minimo (2026) |
|---|---|
| 1 familiare | 10.651,68 € |
| 2 familiari | 14.202,24 € |
| 3 familiari | 17.752,80 € |
| 4 familiari | 21.303,36 € |
| Due o più figli sotto i 14 anni, senza altri familiari | 14.202,24 € |
Importi calcolati sull'assegno sociale 2026. Le soglie esatte vanno sempre confermate con la Prefettura competente.
2. Alloggio
L'abitazione deve essere conforme ai requisiti igienico-sanitari e dichiarata idonea dal Comune, che verifica anche il numero degli occupanti.[3] Il certificato di idoneità alloggiativa è rilasciato dagli uffici comunali.
3. Assicurazione sanitaria
È richiesta per i genitori di età superiore a 65 anni.[2]
Da sapere: i titolari di protezione internazionale sono esonerati dalla dimostrazione dei requisiti di reddito, alloggio e assicurazione sanitaria.[2]
Le fasi della procedura
- Domanda di nulla osta. È presentata in via telematica allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura, allegando la documentazione su reddito e alloggio.[2]
- Rilascio del nulla osta. La Prefettura dispone di 150 giorni; il termine, in precedenza di 90 giorni, è stato esteso dal decreto-legge n. 146/2025.[1]
- Visto. Ottenuto il nulla osta, il familiare richiede il visto per motivi familiari alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di residenza.[2]
- Ingresso in Italia. Entro 8 giorni dall'ingresso il familiare deve presentarsi allo Sportello Unico.[2]
- Permesso di soggiorno. Segue la richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari, che consente anche lo svolgimento di attività lavorativa.[2]
Errori frequenti nella documentazione
Una parte rilevante dei ritardi deriva da documentazione incompleta o non conforme. Prima dell'invio della domanda è opportuno verificare che:
- i documenti del Paese di origine, come certificati di matrimonio e di nascita, siano tradotti e legalizzati come richiesto dal consolato;
- il reddito dichiarato corrisponda a quello che risulta dai documenti fiscali;
- il certificato di idoneità alloggiativa sia aggiornato e indichi un numero di occupanti compatibile con la famiglia che arriverà;
- il permesso di soggiorno del richiedente non scada durante lo svolgimento della pratica.
Ritardi e diniego
Decorsi i 150 giorni senza una risposta, è possibile inviare una diffida tramite un avvocato e, in mancanza di riscontro, adire l'autorità giudiziaria.[2] Anche il diniego del nulla osta o del visto può essere impugnato; lo strumento più adeguato dipende dalle motivazioni del provvedimento.
L'esito della pratica non può essere garantito in anticipo: la decisione spetta alla Prefettura e alla rappresentanza consolare, sulla base della documentazione presentata.
Verifica dei requisiti
Lo Studio può verificare i requisiti prima della presentazione della domanda, oppure assisterti in caso di ritardi o di diniego. Per il primo colloquio è utile disporre del permesso di soggiorno, della documentazione su reddito e alloggio e delle comunicazioni ricevute.
Fonti e riferimenti
- Camera dei deputati — D.L. 146/2025, scheda del provvedimento — art. 7: termine del nulla osta da 90 a 150 giorni
- Infoimmigrazione — Ricongiungimento familiare 2026, guida completa — aggiornata al 25 giugno 2026; fonte non istituzionale
- Infoimmigrazione — Ricongiungimento familiare: le novità del D.L. 145/2024 — fonte non istituzionale
- Money.it — Assegno sociale 2026, nuovi importi e requisiti — fonte non istituzionale
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere di un professionista legale. Requisiti e importi possono cambiare: si raccomanda di verificare sempre le indicazioni aggiornate della Prefettura.
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