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Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: requisiti e domanda

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è il titolo più stabile che un cittadino straniero può ottenere in Italia. Attesta uno status permanente e garantisce diritti molto vicini a quelli del cittadino italiano: lavoro, servizi sociali, sanità, scuola e una tutela rafforzata contro l'espulsione.

La disciplina si trova nell'art. 9 del Testo unico sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), che recepisce la direttiva 2003/109/CE.[1] Le indicazioni che seguono riguardano i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e valgono su tutto il territorio nazionale.

I requisiti in sintesi

  • 5 anni di soggiorno regolare e continuativo in Italia
  • 7.101,12 € di reddito annuo minimo per il solo richiedente (2026)
  • Livello A2 di conoscenza della lingua italiana

Per estendere il permesso ai familiari servono anche un reddito più alto e un alloggio idoneo.

1. Chi può chiederlo

Può presentare la domanda lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità. Il permesso può essere chiesto anche per i familiari indicati dall'art. 29 del Testo unico: il coniuge, i figli minori, i figli maggiorenni a carico e i genitori a carico.[1]

I titolari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria) possono ottenerlo a condizioni agevolate. La domanda non può invece essere presentata da chi soggiorna:[1]

In questi casi la strada passa, quando la legge lo consente, per la conversione in un permesso per lavoro o per motivi familiari: da quel momento inizia a maturare il quinquennio utile.

2. I cinque anni di soggiorno

Il quinquennio deve essere regolare e continuativo. Le assenze dall'Italia conservano la continuità quando ciascuna dura meno di sei mesi consecutivi e, nel complesso, restano entro dieci mesi nel quinquennio. Le assenze dovute a obblighi militari, a gravi e documentati motivi di salute o ad altri gravi e comprovati motivi seguono una regola più favorevole.[1]

Il calcolo segue alcune regole particolari:

  1. per i titolari di protezione internazionale, i cinque anni decorrono dalla data di presentazione della domanda di protezione;
  2. gli anni trascorsi con un permesso per studio o formazione entrano nel calcolo quando il permesso è stato poi convertito in un altro titolo;[3]
  3. i periodi con permessi di breve durata o con status diplomatico restano fuori dal calcolo.[1]

3. Il requisito di reddito

Il richiedente deve dimostrare un reddito lecito almeno pari all'importo annuo dell'assegno sociale. Per il 2026 l'assegno sociale è di 546,24 euro al mese per tredici mensilità, cioè 7.101,12 euro l'anno.[2]

Se la domanda comprende anche i familiari, si applicano i parametri dell'art. 29, comma 3, lett. b), del Testo unico: la soglia aumenta della metà dell'assegno sociale per ogni familiare.

Nucleo che chiede il permesso Reddito minimo annuo 2026
Solo il richiedente 7.101,12 €
Richiedente + 1 familiare 10.651,68 €
Richiedente + 2 familiari 14.202,24 €
Richiedente + 3 familiari 17.752,80 €
Richiedente + 4 familiari 21.303,36 €

Con due o più figli di età inferiore a 14 anni il reddito minimo è comunque pari almeno al doppio dell'assegno sociale (14.202,24 €). Importi calcolati sull'assegno sociale 2026.

Al reddito del richiedente si somma quello dei familiari conviventi. Il lavoro può essere a tempo determinato o indeterminato, dipendente o autonomo: contano la liceità, la regolarità e la stabilità delle entrate, documentate con dichiarazioni dei redditi, Certificazione Unica e buste paga.

4. La conoscenza della lingua italiana

Il richiedente deve conoscere l'italiano almeno al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Il requisito si dimostra in uno di questi modi:[3]

  1. superando il test organizzato dalla Prefettura, prenotabile online;
  2. presentando un certificato di livello A2 o superiore rilasciato da un ente certificatore riconosciuto (Università per Stranieri di Perugia e di Siena, Università Roma Tre, Società Dante Alighieri);
  3. presentando un titolo di studio conseguito in Italia, l'attestato di un corso di italiano frequentato presso un CPIA o la prova dell'iscrizione a un corso universitario, di dottorato o di master in Italia.

Sono esonerati i minori di 14 anni, i titolari di protezione internazionale e le persone con gravi limitazioni nell'apprendimento dovute a età, malattia o disabilità, attestate da una struttura sanitaria pubblica.[1][3]

5. L'alloggio idoneo

Quando la domanda riguarda anche i familiari serve la prova di un alloggio idoneo: il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune, conforme ai parametri regionali per l'edilizia residenziale pubblica, oppure la certificazione igienico-sanitaria dell'ASL.[1] Per la sola domanda individuale è sufficiente l'iscrizione anagrafica nel Comune di residenza.[3]

6. Come si presenta la domanda

1. Il kit postale. La domanda si presenta in un ufficio postale abilitato («Sportello Amico») con il kit a banda gialla. La busta va consegnata aperta, insieme al passaporto e alle copie dei documenti richiesti.

2. I documenti da allegare:

3. La convocazione in Questura. La ricevuta dell'ufficio postale indica data e ora dell'appuntamento in Questura, dove si consegnano gli originali e le fotografie formato tessera e si effettuano i rilievi fotodattiloscopici.

Voce di costo Importo
Contributo per il permesso di lungo periodo 100,00 €
Permesso elettronico 30,46 €
Marca da bollo 16,00 €
Spedizione del kit postale 30,00 €
Totale 176,46 €

Contributo e costo del permesso elettronico si versano con un unico bollettino da 130,46 €. Importi secondo il D.M. 8 giugno 2017, confermati per il 2026.[3][6]

Prima di spedire il kit

7. Tempi e validità

La Questura deve rilasciare il permesso entro 90 giorni dalla domanda.[1] Decorso questo termine, è possibile inviare una diffida tramite un avvocato e, in assenza di riscontro, proporre ricorso al TAR contro il silenzio dell'amministrazione.

Lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente. Il documento ha una validità di dieci anni per i maggiorenni e di cinque anni per i minori; alla scadenza si aggiorna su domanda, con nuove fotografie, e vale anche come documento di identificazione personale.[1]

8. Quali diritti garantisce

  1. ingresso in Italia senza visto e libera circolazione sul territorio nazionale;
  2. accesso a qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo, con l'eccezione di quelle riservate per legge ai cittadini italiani, senza necessità del contratto di soggiorno;
  3. accesso alle prestazioni di assistenza e previdenza sociale, sanitarie e scolastiche, ai beni e servizi aperti al pubblico e alle procedure per l'edilizia residenziale pubblica, con prova della residenza effettiva in Italia;
  4. partecipazione alla vita pubblica locale, nelle forme previste dalla legge;[1]
  5. tutela rafforzata contro l'espulsione, ammessa per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (con provvedimento del Ministro dell'interno) o per gravi motivi di pubblica sicurezza (con provvedimento del prefetto, impugnabile davanti al giudice ordinario);[1]
  6. possibilità di soggiornare per lavoro o studio in un altro Stato dell'Unione europea, secondo le regole di quello Stato.[4]

9. Revoca e riacquisto dello status

Il permesso è revocato nei seguenti casi:[1]

  1. se è stato ottenuto in modo fraudolento;
  2. in caso di espulsione;
  3. se il titolare diventa pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
  4. dopo un'assenza dall'Unione europea di dodici mesi consecutivi;
  5. dopo un'assenza dall'Italia superiore a sei anni, oppure quando un altro Stato membro rilascia al titolare un proprio permesso di lungo periodo.

Chi perde lo status per assenza può riacquistarlo con un periodo di soggiorno ridotto a tre anni. Quando la revoca avviene senza espulsione, la Questura rilascia un permesso per un altro titolo previsto dal Testo unico. La perdita del lavoro o del reddito dopo il rilascio lascia intatto il titolo.[1]

10. Diniego e ricorso

La Questura valuta, oltre ai requisiti, la pericolosità sociale del richiedente: rilevano anche le condanne non definitive per i reati indicati negli artt. 380 e 381 c.p.p. In questa valutazione la legge impone di considerare la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo della persona.[1]

Prima di respingere la domanda, la Questura invia un preavviso di rigetto: entro dieci giorni è possibile presentare osservazioni e documenti.[5] Contro il diniego si può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. L'esito dipende dalla documentazione presentata, e ogni caso merita una verifica puntuale.

Verifica dei requisiti

Lo Studio può verificare i requisiti prima della presentazione della domanda e assistere il richiedente in caso di ritardi, preavviso di rigetto o diniego. Per il primo colloquio è utile portare il permesso di soggiorno, il passaporto, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni e le comunicazioni ricevute dalla Questura.

Fonti e riferimenti

  1. Art. 9 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), nel testo vigente; d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 (attuazione della direttiva 2003/109/CE)
  2. Sky TG24 — Assegno sociale, l'Inps semplifica la domanda — 17 giugno 2026: importo 2026 di 546,24 € per 13 mensilità, come reso noto dall'INPS; fonte non istituzionale
  3. ASGI — Scheda pratica: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo — febbraio 2024; costi secondo il D.M. 8 giugno 2017
  4. Assolombarda — Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo — fonte non istituzionale
  5. Art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 (comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)
  6. Immigrafacile — Costi del permesso di soggiorno 2026 — aggiornato al 25 giugno 2026; fonte non istituzionale

Questo articolo ha finalità informative e si basa sulla normativa in vigore al 22 ottobre 2026. Requisiti e importi possono cambiare: si raccomanda di verificare sempre le indicazioni aggiornate della Questura competente.

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