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Fibromialgia nei LEA: esenzione, requisiti e come fare richiesta

Per chi convive con la fibromialgia, conoscere i propri diritti significa anche capire quali cure possono essere coperte dal servizio pubblico e come richiederle.

L'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) introduce una nuova esenzione per le forme molto severe della malattia. La novità riguarda l'assistenza sanitaria: non attribuisce automaticamente una pensione o una percentuale di invalidità civile.

In sintesi

Codice di esenzione Requisito clinico Durata minima attestato In vigore dal
068 FIQR superiore a 82 2 anni 30 ottobre 2026

Il quadro normativo e la data di entrata in vigore

Il riferimento è il DPCM 7 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2026. L'articolo 5 aggiorna l'elenco delle malattie croniche e invalidanti esenti; l'articolo 8 stabilisce l'entrata in vigore il 30 ottobre 2026.[1]

Da sapere: alla data di aggiornamento di questo articolo, il decreto è pubblicato ma non ancora in vigore.

Chi rientra nella nuova esenzione

L'allegato D prevede il codice 068 per la sindrome fibromialgica nelle forme molto severe, individuate da un punteggio FIQR superiore a 82 (su una scala da 0 a 100). La durata minima dell'attestato è di due anni.[2]

Il FIQR è un questionario sull'impatto della malattia: considera difficoltà funzionali, sintomi e interferenza con la vita quotidiana. Il punteggio FIQR non è una percentuale di invalidità civile.[3]

Quali prestazioni sono previste

Per questa esenzione, l'allegato individua:[2]

Prestazione Frequenza
Visita di controllo per monitoraggio della malattia e prevenzione degli aggravamenti Ogni 12 mesi
Rieducazione motoria in gruppo: ciclo di 10 sedute da 60 minuti, massimo 6 pazienti per gruppi omogenei di patologia Ogni 12 mesi
Visita psichiatrica di controllo, in caso di comorbidità psichiatrica Ogni 12 mesi

La copertura riguarda queste prestazioni, alle condizioni prescritte: non è un'esenzione generale per ogni spesa sanitaria.

Come procedere per richiederla

Il Ministero della Salute indica che l'esenzione per malattia cronica si richiede alla ASL di residenza (in Sicilia, l'ASP), presentando una certificazione rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica. Sono ammesse anche altre tipologie di documentazione indicate dal Ministero.[4]

Per prepararsi:

  1. Confrontarsi con il medico e lo specialista sulla certificazione della diagnosi e dei requisiti clinici previsti.
  2. Contattare l'ufficio esenzioni della propria ASL o ASP, verificando le istruzioni operative per il nuovo codice.
  3. Presentare la documentazione richiesta. L'azienda sanitaria valuta il riconoscimento e rilascia l'attestato con codice e prestazioni.
  4. Verificare le prescrizioni: per utilizzare l'esenzione, il codice deve essere riportato correttamente sulla ricetta SSN.[4–5]

Questi sono i riferimenti generali. Moduli, canali di invio e indicazioni applicative devono essere verificati presso l'azienda sanitaria competente.

L'esenzione dà diritto anche a una pensione?

No. L'invalidità civile segue un accertamento distinto. La procedura parte dal certificato medico introduttivo trasmesso all'INPS da un medico certificatore; durante la sperimentazione della riforma, i passaggi successivi dipendono anche dal territorio.[6]

Per l'assegno mensile di assistenza è richiesto un riconoscimento di invalidità dal 74% al 99%, insieme ai requisiti amministrativi. La pensione di inabilità civile richiede invece il 100% e ulteriori condizioni previste dalla legge. Queste soglie non derivano dal punteggio FIQR.[7–8]

Se hai già un verbale o hai ricevuto un diniego

Prima di chiedere un approfondimento, è utile preparare il provvedimento completo, la comunicazione ricevuta e i documenti clinici disponibili, indicando con precisione il dubbio: una richiesta di esenzione, un verbale di invalidità o un diniego richiedono valutazioni differenti.

Lo Studio può esaminare la documentazione per aiutarti a comprendere il provvedimento ricevuto e valutare le eventuali possibilità di tutela, senza anticipare l'esito della valutazione sanitaria.

Fonti e riferimenti

  1. Gazzetta Ufficiale — DPCM 7 agosto 2026, artt. 5 e 8
  2. DPCM con allegati — copia pubblicata dall'Ordine dei Medici di Frosinone (Allegato D, fogli D, D1 e D2)
  3. AISF ODV — I livelli di severità di malattia
  4. Ministero della Salute — Esenzioni per malattie croniche
  5. ASP Palermo — Ticket: esenzione per patologia
  6. INPS — Domanda invalidità civile e accertamento sanitario
  7. INPS — Assegno mensile di assistenza
  8. INPS — Pensione di inabilità agli invalidi civili

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del medico o di un professionista legale.

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